(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.
(2) Titolo così sostituito dall’art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO I
Principi generali (4)
1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
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